IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante
«Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri»; 
  Vista la legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il
mercato e la concorrenza 2021» e, in particolare,  l'articolo  2  che
attribuisce al Governo la delega ad adottare, entro  sei  mesi  dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  medesima  legge,   un   decreto
legislativo per la costituzione e  il  coordinamento  di  un  sistema
informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici al fine
di promuovere la massima pubblicita' e trasparenza,  anche  in  forma
sintetica, dei principali dati e delle informazioni relativi a  tutti
i rapporti concessori, tenendo  conto  delle  esigenze  di  difesa  e
sicurezza; 
  Visto il decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n 196, concernente  il
codice  in  materia  di  protezione  dei  dati   personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; 
  Considerato che l'eterogeneita' del fenomeno delle  concessioni  di
beni  pubblici  rende  necessaria  la  costituzione  di  banche  dati
settoriali o locali, in aggiunta a  quelle  esistenti,  destinate  ad
alimentare il sistema informativo gestito dal Ministero dell'economia
e  delle  finanze,  al  fine  di   soddisfare   specifiche   esigenze
conoscitive; 
  Considerato, inoltre, che obiettivo della delega e' di pervenire ad
una mappatura di tutti i rapporti concessori; 
  Ritenuto che la complessita' tecnica  del  sistema  di  rilevazione
rende  necessario  avvalersi  di  una  societa'  specializzata  nella
costituzione e gestione  di  banche  dati,  da  individuarsi  tra  le
societa'   strumentali   interamente   partecipate   dal    Ministero
dell'economia e delle finanze; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 16 settembre 2022; 
  Visto il parere del Garante per la protezione dei  dati  personali,
in data 10 novembre 2022; 
  Acquisito il parere dalla Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  espresso  nella
seduta del 30 novembre 2022; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 17 luglio 2023; 
  Sulla proposta del Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                 Sistema informativo di rilevazione 
                 delle concessioni di beni pubblici 
 
  1. E' costituito presso il Ministero dell'economia e delle  finanze
il sistema informativo  di  rilevazione  delle  concessioni  di  beni
pubblici (SICONBEP) al fine di promuovere la  massima  pubblicita'  e
trasparenza, anche in forma sintetica, dei principali  dati  e  delle
informazioni relativi alle concessioni di beni pubblici, fatto  salvo
quanto previsto dall'articolo 7. 
  2.   L'alimentazione   del   sistema   informativo   avviene    con
l'acquisizione  delle  informazioni  detenute  dai  soggetti  di  cui
all'articolo  2,  che  siano  o  meno  organizzate  in  banche  dati,
garantendo il coordinamento e  tramite  l'interoperabilita'  con  gli
altri sistemi informativi esistenti in materia di concessione di beni
pubblici. L'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 2 si intende
assolto nel caso in cui i  dati  siano  stati  inseriti  nei  sistemi
informativi gestiti dai soggetti  di  cui  al  medesimo  articolo,  a
condizione che tali sistemi: 
    a) siano conformi alle linee guida di cui all'articolo  4,  comma
1; 
    b) siano interoperabili con il  sistema  informativo  di  cui  al
comma 1. 
  3. Per la messa in opera e la gestione del sistema  informativo  di
cui al presente decreto, il Ministero dell'economia e  delle  finanze
si avvale della societa'  di  cui  all'articolo  83,  comma  15,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
  4. Per la costituzione del sistema informativo di cui al comma 1 e'
autorizzata la spesa di euro 2 milioni per l'anno 2023.  Per  la  sua
gestione, manutenzione e sviluppo e' autorizzata la spesa di  euro  2
milioni annui a decorrere dal 2024. 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta l'art. 76 della Costituzione: 
                «Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti.». 
              L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Si riporta l'art. 14 della legge 23 agosto  1988,  n.
          400,  recante:  «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»: 
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Si riporta l'art. 2 della legge 5 agosto 2022, n. 118
          (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021): 
                «Art. 2 (Delega al Governo  per  la  mappatura  e  la
          trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici).  -  1.
          Il Governo e' delegato ad adottare, entro undici mesi dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, su proposta
          del Ministro dell'economia e delle finanze e  del  Ministro
          per  gli  affari  regionali  e  le  autonomie,  sentita  la
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un decreto  legislativo
          per la  costituzione  e  il  coordinamento  di  un  sistema
          informativo  di  rilevazione  delle  concessioni  di   beni
          pubblici al fine di promuovere  la  massima  pubblicita'  e
          trasparenza, anche in forma sintetica, dei principali  dati
          e  delle  informazioni  relativi   a   tutti   i   rapporti
          concessori,  tenendo  conto  delle  esigenze  di  difesa  e
          sicurezza. 
                2. Il decreto  legislativo  di  cui  al  comma  1  e'
          adottato nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi: 
                  a)   definizione   dell'ambito   oggettivo    della
          rilevazione, includendo tutti gli atti, i  contratti  e  le
          convenzioni  che  comportano  l'attribuzione   a   soggetti
          privati o pubblici dell'utilizzo in via esclusiva del  bene
          pubblico; 
                  b) identificazione dei destinatari  degli  obblighi
          di  comunicazione  continuativa  dei  dati  in   tutte   le
          amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, che  abbiano  la  proprieta'  del  bene
          ovvero la sua gestione; 
                  c)  previsione  della  piena  conoscibilita'  della
          durata, dei rinnovi in favore del medesimo concessionario o
          di  una  societa'  dallo  stesso  controllata  o  ad   esso
          collegata ai sensi dell'articolo 2359  del  codice  civile,
          del  canone,  dei  beneficiari   e   della   natura   della
          concessione,  dell'ente   proprietario   e,   se   diverso,
          dell'ente gestore, nonche'  di  ogni  altro  dato  utile  a
          verificare la proficuita' dell'utilizzo economico del  bene
          in una prospettiva di  tutela  e  valorizzazione  del  bene
          stesso nell'interesse pubblico; 
                  d) obbligo di  trasmissione  e  gestione  dei  dati
          esclusivamente in modalita' telematica; 
                  e) standardizzazione  della  nomenclatura  e  delle
          altre modalita' di identificazione delle categorie di  beni
          oggetto di rilevazione per  classi  omogenee  di  beni,  in
          relazione alle esigenze di analisi economica del fenomeno; 
                  f)   affidamento   della   gestione   del   sistema
          informativo di cui al comma 1 al Ministero dell'economia  e
          delle finanze; 
                  g) previsione di adeguate forme di trasparenza  dei
          dati di cui alla lettera c), anche in modalita' telematica,
          nel rispetto della normativa in materia di tutela dei  dati
          personali; 
                  h) coordinamento e interoperabilita' con gli  altri
          sistemi informativi e di trasparenza esistenti  in  materia
          di concessioni di beni pubblici. 
                3.  Per  l'attuazione  del   presente   articolo   e'
          autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 e
          2 milioni di euro per l'anno 2023 per la progettazione e la
          realizzazione del sistema informativo di cui  al  comma  1,
          nonche' la spesa di 2 milioni di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2024 per la sua gestione, la sua  manutenzione  e
          il suo sviluppo. 
                4. Agli oneri derivanti  dal  comma  3  si  provvede,
          quanto a 1  milione  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
          speciale di conto capitale iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2022-2024, nell'ambito del  programma  «Fondi  di
          riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2022,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando   l'accantonamento   relativo    al    medesimo
          Ministero, e, quanto a 2 milioni di euro annui a  decorrere
          dall'anno 2023,  mediante  corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2022-2024,  nell'ambito  del
          programma «Fondi di  riserva  e  speciali»  della  missione
          «Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2022,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e
          delle finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
          decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». 
              - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante:
          «Codice dell'amministrazione digitale» e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O. 
              - Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante:
          «Riordino  della  disciplina  riguardante  il  diritto   di
          accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
          diffusione  di  informazioni  da  parte   delle   pubbliche
          amministrazioni» e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  5
          aprile 2013, n. 80. 
              -  Il  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n  196,
          concernente il codice in materia  di  protezione  dei  dati
          personali,   recante   disposizioni    per    l'adeguamento
          dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.  2016/679
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
          relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
          al trattamento dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva
          95/46/CE, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29  luglio
          2003, n. 174, S.O. 
              - Si riporta l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
          1997, n. 281 (definizione ed ampliamento delle attribuzioni
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali): 
                «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali
          e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
                2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
                3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
                4. La Conferenza unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il comma 15 dell'art. 83 del decreto-legge
          25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133,  recante  disposizioni
          urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,  la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria: 
                «Art.     83     (Efficienza     dell'Amministrazione
          finanziaria). - 1.-14. (omissis). 
                15.  Al  fine  di  garantire  la  continuita'   delle
          funzioni di controllo e monitoraggio  dei  dati  fiscali  e
          finanziari, i  diritti  dell'azionista  della  societa'  di
          gestione  del  sistema   informativo   dell'amministrazione
          finanziaria ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge
          30 dicembre 1991, n. 413,  sono  esercitati  dal  Ministero
          dell'economia e delle finanze  ai  sensi  dell'articolo  6,
          comma 7, del regolamento di cui al decreto  del  Presidente
          della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede  agli
          atti conseguenti in base alla  legislazione  vigente.  Sono
          abrogate  tutte  le  disposizioni  incompatibili   con   il
          presente comma. Il consiglio di  amministrazione,  composto
          di cinque componenti, e' conseguentemente  rinnovato  entro
          il 30 giugno 2008 senza  applicazione  dell'articolo  2383,
          terzo comma, del Codice civile.».